Art. 17 Organo Amministrativo (statuto)
La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina e se consentito dall’ordinamento da:
- un Amministratore Unico;
- un Consiglio d’Amministrazione (composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque, incluso il Presidente, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’ordinamento).
Art. 20 Poteri (statuto)
Il Consiglio d’Amministrazione è investito dei poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Società; più specificatamente ad esso è riconosciuta la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, eccezion fatta unicamente per quanto dalla legge o dal presente statuto (art. 16.2) riservato in modo esclusivo all’Assemblea.
Art. 21 Firma sociale e rappresentanza legale – Art. 23 Presidente e Vice Presidente (statuto)
Per la firma sociale, la rappresentanza legale e i poteri/compiti del Presidente e del Vice Presidente si demanda a quanto previsto dagli artt. 21 e 23 del vigente statuto.
Nominato dall’Assemblea dei Soci in data 20 maggio 2024 per il triennio 2024/2026.
